http://it.wikipedia.org/wiki/Golden_Dawn
La Golden Dawn o più precisamente Hermetic Order of the Golden Dawn ("Ordine Ermetico dell'Alba Dorata") fu un ordine della fine del XIX secolo e dell'inizio del XX secolo, che praticava una forma di teurgia e sviluppo spirituale e che ebbe una grande influenza sull'occultismo occidentale del XX secolo.
I tre fondatori, William Robert Woodman, William Wynn Westcott e Samuel Liddell MacGregor Mathers furono massoni e membri della Societas Rosicruciana in Anglia (S.R.I.A.).
Società iniziatica fondata sulla tradizione della Qabalah ed orientata al recupero della più autentica tradizione d'Occidente, adottò l'immagine dell'Alba come simbolo del risveglio spirituale, dell'illuminazione alla consapevolezza.
giovedì 30 ottobre 2008
martedì 28 ottobre 2008
Aurora sogna
E il tempo passa, lento e veloce, e d'un tratto ti accorgi che è lontano, quel tempo in cui annusavi nell'aria del parco di porta ticinese, a Milano, il profumo della primavera.
E Aurora è viva, sebbene il tempo abbia sfregiato i lineamenti del tuo volto, e la durezza del mondo segnato definitivamente i suoi pensieri.
Aurora viva, ancora.
E non è una canzone a ricordarti, no, non è questa musica.
Il tuo sorriso nasconde il contorno del viso segnato dal dolore e dalla crudeltà dell'essere umano.
I tuoi occhi, risplendono ... ancora ...
E Aurora sogna.
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Quanto tempo è passato, correvamo insieme per le strade dei fine settimana, a rincorrere i rave più sballati del nord italia.
Da Milano a Bologna e poi giù fin quasi in Puglia.
Gridavamo strafatti di ketamina, acido ed xtc ... inseguivamo lo Sballo con la S maiuscola e correvamo via, via ... via.
Lasciavi il tuo amore all'ortomercato vicino porta ticinese.
Lui con gli occhi spenti dalla roba ... non ce l'ha fatta e tu lo sapevi ...
era già morto quando ha deciso di lasciarti andare o forse sei stata tu a correre via.
Ma si corre via dal dolore, per la paura, però Aurora, tu lo sai, che non si può scappare via dall'amore.
E nel tuo cuore ci è rimasto sempre, il sorriso dolce di quel ragazzo morto a 20 anni di overdose, corpo immobile stanco gettato tra i rifiuti di porta genova una mattina d'autunno del 99.
Rimarrà in eterno, finchè quegli occhi li chiuderai, stanca di sforzarti di tenerli ancora aperti.
Perchè è tutto uguale, sempre, anno dopo anno, non cambia sai ... vorresti dirlo anche a tua figlia, che comincia a tingersi i capelli di viola, ora ... ti ricorda quando lo facevi anche tu.
Così mi guardi giù nella metro, e sorridi, forse mi riconosci,
o riconosci un bel ricordo ... cammuffato dal tempo trascorso
su di noi ... sui nostri corpi.
Aurora.
Perchè l'amore che ho provato per te io non te l'ho detto mai ...
Ma tu ... l'avevi capito lo stesso ... sai.
Aurora.
Sogna.
Continua a sognare ... dai...
non stancarti no, non lo fare ...
venerdì 24 ottobre 2008
Emilie Autumn a Padova
Che meravigliosa sinfonia.
Quando gli angeli cadono sulla terra...infangati, camminano per il mondo, confondendo tra la pioggia che cade sul loro volto, le lacrime.
giovedì 23 ottobre 2008
Una protesta seria ...
in questi giorni al parlamento italiano si sta discutendo la legge in materia economica che prevede al suo interno anche il cosiddetto "Decreto Gelmini".
Il decreto in questione è quello che ristabilisce l'insegnante unico per la scuola elementare, la reintroduzione del voto in condotta, e della votazione in 10/10 e altro ... quello che preoccupa maggiormente leggendo tutta la legge in questione e non il semplice decreto è l'annullamento di tutte le modifiche attuate ed il ritorno indietro nel tempo, praticamente agli anni 60/70.
Oltre al problema dei docenti della scuola elementare che vedono così ridursi le loro possibilità di assunzione definitiva tutti gli studenti universitari di scienza della formazione primaria si vedono precluso il futuro essendo effettivamente ridotto drasticamente il numero dei posti di lavoro a loro disposizione (insegnante unico e non più insegnanti di discipline diverse per la scuola primaria).
Inoltre i provvedimenti colpiranno la gestione stessa dell'Università che il governo Berlusconi tende a far diventare "cosa sua" aprendo la gestione degli istituti universitari al privato.
La crisi economica e l'acquisto delle centrali nucleare del suo amico Putin, quelle dismesse dopo Chernobyl per intenderci, sembrano essere l'unica preoccupazione del presidente del consiglio (oltre ovviamente alla preoccupazione per il proprio aspetto fisico che non lo abbandona un secondo), Berlusconi e i suoi servi tolgono così soldi alla scuola per darli alle aziende del gruppo Finivest che tremano a causa del crollo economico e ci impone una politica ambientale a dir poco apocalittica per far piacere al suo amico Putin che non sa più come fare per disfarsi dei propri residui nucleari ... e ci parla di politica ambientale.
Ieri ha minacciato di mandare la polizia nelle scuole ...
Questo stato sta diventando un espressione totalitaria dittatoriale dove il volere di un singolo va a discapito della collettività.
DOBBIAMO OPPORCI !!!!
perchè davvero il "sapere" non deve essere solo alla portata di chi ha soldi.
questo il decreto:
Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008
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Art. 1.
Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 2.
Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonche' eventuali modalità applicative del presente articolo.
Art. 3.
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite
le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5;
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con<> la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo.
Art. 4.
Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Art. 5.
Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinche' le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Art. 6.
Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 7.
Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8.
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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